Gli asili nido, micronido, nido aziendale e nido famiglia sono strutture costituite per garantire il benessere e l’inserimento sociale della persona, della famiglia e della comunità.
Aiutano a prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali e rispettano i principi e dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Queste strutture hanno il compito di:
- aiutare la famiglia attivando legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali o con un sostegno economico
- tutelare la maternità e la vita umana dal concepimento, garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità e al benessere del bambino e rimuovere le cause che possono ostacolare una procreazione consapevole o l'interruzione della gravidanza
- promuovere azioni a favore delle donne in difficoltà, per il sostegno delle responsabilità genitoriali e la conciliazione tra maternità e lavoro
- tutelare i minori favorendone l'armoniosa crescita e la permanenza in famiglia, sostenere l'affido e l'adozione e prevenire l’emarginazione e la devianza
- promuovere il benessere psicofisico della persona, mantenere o ripristinare le relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura
- promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona
- assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita
- favorire l'integrazione degli stranieri promuovendo un approccio interculturale
- sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e di prevenzione dell'esclusione sociale.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Il personale che opera nella ludoteca deve essere inoltre in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 16/06/1980, n. 59, art. 16, 17, 17-bis, 18 e 33.
I locali dove si svolge l’attività devono rispettare i requisiti previsti dalla Legge regionale 16/06/1980, n. 59, art. 5 e 6.
Devono inoltre essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Ai sensi della Legge regionale 16/06/1980, n. 59, art. 24-bis, gli enti pubblici e privati, i consorzi industriali, le aziende di produzione, singole o consorziate, che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura (e comunque in numero non inferiore a venti unità), possono aprire asili nido ubicati all’interno della struttura di lavoro.